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No alla Violenza - Sottrazione di persone incapaci (art. 574 cod. pen.) – prima parte
Ai sensi dell’art. 574 c.p., comma 1, “chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni”.
Il comma 2 recita: “alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio”.
La norma in esame punisce chi, volontariamente, allontani un minore di quattordici anni o un infermo di mente da chi eserciti verso di lui la responsabilità genitoriale, la tutela o la cura, oppure ne abbia la custodia; oppure chi trattenga il minore, nella consapevolezza di agire contro la volontà dei suddetti soggetti. È, altresì, punito per il reato in esame, chi, volontariamente, sottragga o trattenga un minore che abbia compiuto i quattordici anni, per un fine diverso da quello di libidine o di matrimonio (com.2). A differenza del comma primo, affinché possa dirsi integrata tale ipotesi criminosa è necessario che vi sia stato il dissenso del minore.
Trattasi di reato comune dal momento che soggetto agente può essere chiunque, compresi i genitori nel momento in cui la condotta posta in essere provochi una totale e globale sottrazione del minore alla vigilanza dell’altro genitore, impedendo a quest’ultimo di esercitare, nell’interesse del minore, la propria funzione educativa e i propri poteri inerenti l’affidamento.
Soggetti passivi saranno invece i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il tutore, il curatore, nonché coloro che hanno la vigilanza o la custodia dell’incapace.
La condotta tipica può essere di tre tipi.
Essa può, innanzitutto, consistere negli atti con cui un minore degli anni quattordici o un infermo di mente, sia allontanato dalla sfera di direzione, tutela, cura o custodia, senza il consenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore, del curatore o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia. In questo caso l’incapace sarà trasferito in un luogo diverso da quello dove vive e dove viene esercitata la suddetta responsabilità o tutela, curatela, custodia o vigilanza.
La condotta criminosa può, però, concretizzarsi anche negli atti con cui un minore degli anni quattordici o un infermo di mente venga trattenuto al di fuori del luogo in cui dovrebbe ritornare, contro la volontà di chi eserciti su di esso la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela o ne abbia la custodia o la vigilanza. In questo caso l’incapace sarà trattenuto lontano dalla sfera educativa e di controllo di chi su di lui esercita la responsabilità, la tutela, la curatela o la vigilanza.
Ai sensi del secondo comma, infine, è punito per il reato in esame anche chi, senza il suo consenso, sottragga o trattenga un minore che abbia, però, compiuto i quattordici anni, per un fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
È, peraltro, opportuno osservare come, mentre in quest'ultima ipotesi è richiesta espressamente la mancanza del consenso del soggetto passivo, nelle prime due tale condizione non è necessaria poiché, in ogni caso, l'eventuale consenso di un minore dei quattordici anni non sarebbe valido.
Avv.ta Carmela Mazza
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